Sez. 1, Sentenza n. 2647 del 12/12/1970 (Rv. 349070 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - INTERESSI - OPERE DIPENDENTI DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - SOMME LIQUIDATE IN SEDE DI CONTESTAZIONE AMMINISTRATIVA OD ARBITRALE - DECORRENZA DEGLI INTERESSE - DALLA REGISTRAZIONE PRESSO LA CORTE DEI CONTI - ENTI SOVVENZIONATI DALLO STATO - DIFFERENZE.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - INTERESSI - OPERE DIPENDENTI DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - SOMME LIQUIDATE IN SEDE DI CONTESTAZIONE AMMINISTRATIVA OD ARBITRALE - DECORRENZA DEGLI INTERESSE - DALLA REGISTRAZIONE PRESSO LA CORTE DEI CONTI - ENTI SOVVENZIONATI DALLO STATO - DIFFERENZE.*
In tema di appalti delle opere dipendenti dal ministero dei lavori pubblici, l'ordinamento fissa la decorrenza degli interessi sulle somme liquidate in Sede di contestazione amministrativa od arbitrale in un tempo successivo alla registrazione alla Corte dei conti del decreto emesso in esecuzione dell'atto con cui sono state risolute le controversie (art 40 capitolato generale 28 maggio 1895, e, ora, art 36 capitolato generale 16 luglio 1962), in quanto a quel tempo considera scaduta l'obbligazione di pagamento di tali somme da parte della amministrazione la quale regolamentazione e in armonia con le Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale dello stato (RD 18 novembre 1923, n 2240, RD 23 maggio 1924 n 927) che prevedono, per le spese dello stato, il preventivo controllo della Corte dei conti sui singoli Atti di impegno e sui singoli titoli di spese. Ma, quanto agli enti al cui sovvenzionamento lo stato contribuisce in via ordinaria, la legge 21 marzo 1958 n 259, in applicazione dell'art 100, secondo comma, della Costituzione, ha disciplinato la partecipazione della Corte dei conti al controllo della loro gestione finanziaria stabilendo che esso si attua con l'intervento di un membro della Corte dei conti alle sedute degli organi amministrativi degli enti o con l'esame degli Atti relativi alla gestione, integrato dal potere di richiedere ogni atto o notizia necessari all'Esercizio del riscontro, e si conclude con una relazione annuale al Parlamento circa i risultati di esso. Pertanto si tratta di un controllo successivo, e non preventivo, sulla intera gestione economica e finanziaria, e non sugli Atti singolarmente considerati, donde la Mancanza del presupposto della registrazione richiesto dal citato art 40.*
Riferimenti normativi: Legge 21/03/1958 num. 259 art. 100, DM 28/05/1895 art. 40, Legge 18/11/1923 num. 2440 art. 18, DM 16/07/1962 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)