Sez. 1, Sentenza n. 3679 del 10/08/1977 (Rv. 387318 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - RITARDI - DIRITTO DELL'APPALTATORE ALL'INDENNIZZO - ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DERIVANTE DALL'ART 40 DEL CAPITOLATO GENERALE PER GLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE APPROVATO CON DM 28 MAGGIO 1895 - APPLICABILITA AGLI APPALTI STIPULATI CON ENTI PUBBLICI DIVERSI DALLO STATO - ESCLUSIONE - APPALTO STIPULATO CON UN COMUNE - VARIAZIONI D'OPERA ESEGUITE IN ECONOMIA - CREDITO DELL'APPALTATORE - INTERESSI - LIQUIDAZIONE - CONDIZIONI - DECORRENZA.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - RITARDI - DIRITTO DELL'APPALTATORE ALL'INDENNIZZO - ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DERIVANTE DALL'ART 40 DEL CAPITOLATO GENERALE PER GLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE APPROVATO CON DM 28 MAGGIO 1895 - APPLICABILITA AGLI APPALTI STIPULATI CON ENTI PUBBLICI DIVERSI DALLO STATO - ESCLUSIONE - APPALTO STIPULATO CON UN COMUNE - VARIAZIONI D'OPERA ESEGUITE IN ECONOMIA - CREDITO DELL'APPALTATORE - INTERESSI - LIQUIDAZIONE - CONDIZIONI - DECORRENZA.*
Le Disposizioni dettate dall'art 40 del capitolato generale per gli appalti di opere pubbliche di Competenza dello stato, approvato con DM 28 maggio 1895, le quali escludono o limitano il diritto dello appaltatore ad essere indennizzato per i ritardi nei pagamenti, non trovano applicazione con riguardo ai contratti di appalto stipulati con enti pubblici diversi dallo stato, ancorche richiamanti la disciplina di quel capitolato generale, con riguardo ai quali detti ritardi producono gli effetti previsti dalle norme del codice civile in tema di responsabilita per l'inadempimento. Pertanto, in ipotesi di contratto di appalto stipulato con un comune, il credito dello appaltatore, per variazioni d'opera eseguite in economia, ove contestato e non liquidato dall'amministrazione appaltante, produce interessi legali dalla data della Costituzione in mora, ai sensi dell'art 1224 cod civ. (V 2647/70, mass n 349070).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1655, DM 28/05/1895
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)