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Sez. 2, Sentenza n. 1706 del 02/05/1983 Cc. (dep. 06/08/1983) Rv. 160120 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI ASSUNTE SENZA GARANZIE DIFENSIVE AI SENSI DELL'ART. 225 BIS COD. PROC. PEN. - IDONEITÀ PROBATORIA - MANCANZA - UTILIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160120-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI ASSUNTE SENZA GARANZIE DIFENSIVE AI SENSI DELL'ART. 225 BIS COD. PROC. PEN. - IDONEITÀ PROBATORIA - MANCANZA - UTILIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Le sommarie informazioni che gli ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 225 bis cod. proc. pen., possono assumere senza osservare le garanzie difensive dall'indiziato, dall'arrestato e dal fermato nello svolgimento delle indagini dirette all'accertamento dei reati indicati nell'art. 165 ter cod. proc. pen. non vengono raccolte in verbale sottoscritto dall'interessato e, a pena di nullità, non possono essere inserite nel rapporto o riferite attraverso la testimonianza di chi le ha ricevute. Ne deriva che tali informazioni sono radicalmente prive di idoneità probatoria e non possono essere comunque utilizzate ai fini della formazione del libero convincimento del giudice se altre di contenuto conforme non siano state rese all'autorità giudiziaria. (V mass n 154627).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)