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Sez. 1, Sentenza n. 9605 del 09/07/1984 Ud. (dep. 06/11/1984) Rv. 166518 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE - (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI RESE DALL'IMPUTATO O DALL'INDIZIATO O DALLO ARRESTATO O DAL FERMATO ALLA P.G. - UTILIZZABILITÀ AI FINI PROBATORI - ESCLUSIONE - EFFETTO - AI FINI DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166518-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE - (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI RESE DALL'IMPUTATO O DALL'INDIZIATO O DALLO ARRESTATO O DAL FERMATO ALLA P.G. - UTILIZZABILITÀ AI FINI PROBATORI - ESCLUSIONE - EFFETTO - AI FINI DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

In virtù della chiara lettera e della ratio legis della norma di cui all'art. 225 bis cod. proc. pen. sono radicalmente inidonee ai fini probatori le informazioni rese alla polizia giudiziaria, senza la presenza del difensore, dall'indiziato, dall'imputato, dall'arrestato in flagranza o dal fermato ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen., allorché esse siano state verbalizzate o inserite nel rapporto e ad esse si faccia riferimento in Sede di deposizione testimoniale. Ne consegue che esse in alcun caso possono essere utilizzate dal giudice ai fini della formazione del suo libero convincimento. (fattispecie in tema di chiamata in correità). (V mass n 150918; (V mass n 160120; (V mass n 164872; (V mass n 164873).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)