Sez. 1, Sentenza n. 718 del 14/03/1973 (Rv. 362908 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il giudice del merito, pur non essendo tenuto a motivare specificamente la sua adesione alle conclusioni del consulente tecnico, ha il dovere di esaminare gli argomenti in contrario enunciati dalle parti, ma la censura di omessa valutazione di questi ultimi deve essere specifica, per consentire l'apprezzamento della decisorieta di essi. (Conf 2231/71, mass n 353036).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)