Sez. 2, Sentenza n. 6674 del 09/12/1988 (Rv. 460957 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE - ACCERTAMENTO CON RIFERIMENTO AL FONDO NEL SUO COMPLESSO.*
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE - ACCERTAMENTO CON RIFERIMENTO AL FONDO NEL SUO COMPLESSO.*
Ai fini della Costituzione di una servitù coattiva di passaggio, l'accertamento della interclusione di un fondo, ai sensi dello art. 1051 cod. civ., va eseguito in riferimento al fondo nel suo complesso e quindi senza tener conto del fatto che soltanto una parte di esso, per effetto di libere e legittime scelte del proprietario circa la sua utilizzazione (costruzione di fabbricati, piantagioni, destinazioni agricole ed altro) non sia raggiungibile con mezzi meccanici. (nella specie avendo il proprietario di un fondo - confinante da un lato con la via pubblica - costruito sul retro di un fabbricato, sito sul confine opposto del fondo, un'autorimessa non raggiungibile dalla via pubblica per il fatto che l'edificio si estendeva dall'uno all'altro dei confini laterali del fondo stesso, è stato escluso dal giudice del merito - la cui decisione è stata confermata dalla C.S. - che potesse considerarsi interclusa la parte di fondo su cui insisteva l'autorimessa). (V 4930/81, mass n 415689).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)