Sez. 1, Sentenza n. 2635 del 21/10/1964 (Rv. 303966 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - DOMANDA DI PAGAMENTO DEL CREDITORE - DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO DEL CREDITO - SUFFICIENZA.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - DOMANDA DI PAGAMENTO DEL CREDITORE - DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO DEL CREDITO - SUFFICIENZA.*
Il creditore, il quale agisca per ottenere il pagamento del suo credito, non e tenuto a provare che il debitore non ha pagato, ma assolve all'Onere probatorio a suo carico con la dimostrazione del rapporto o del titolo da cui deriva il suo diritto di credito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)