Sez. 1, Sentenza n. 4712 del 21/04/1993 (Rv. 481967 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Pagamenti a favore della società concessionaria del servizio telefonico - Azione revocatoria - Esperibilità - Art. 67, secondo comma R.D. n. 267 del 1942 - Disciplina - Contrasto con gli artt. 3 e 43 Cost. - Insussistenza.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere
La revocatoria fallimentare, prevista dall'art. 67, secondo comma, R.D. n. 267 del 1942 per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento (se il curatore provi la conoscenza dello stato d'insolvenza), trova applicazione anche per i pagamenti che la società concessionaria del servizio telefonico riceva in relazione alla stipulazione dei contratti di utenza ovvero alle successive bollette, atteso che l'obbligo di contrarre con chiunque, previsto per il monopolista legale dall'art. 2597 cod. civ., regola la fase della conclusione del contratto, mentre la successiva dinamica dell'esecuzione dello stesso è quella ordinaria, sicché il monopolista legale, al pari di ogni altro imprenditore, può sottrarsi agli effetti della revocatoria fallimentare (attraverso il debito rifiuto del pagamento dell'utente fallito, il conseguente inadempimento dello stesso e la risoluzione del contratto). Ne deriva che, non sussistendo alcuna disparità di trattamento tra l'imprenditore operante in regime di libero mercato e quello esercente un'impresa in condizione di monopolio legale - entrambi destinatari, a tutti gli effetti, dell'art. 67 R.D. n. 267 del 1942 -, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di detta norma in riferimento agli artt. 3 e 43 cost..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2597, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)