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Sez. 1, Sentenza n. 12669 del 16/11/1999 (Rv. 531154 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Nei contratti di somministrazione - Soggezione dei pagamenti all'azione revocatoria - Estensione alle imprese somministratrici operanti in regime di monopolio - Ammissibilità - Condizioni - Differenziata rilevanza della fattispecie prevista dall'art. 1461 cod.civ..
Stato
decisa il 1999-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531154-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Nell'ipotesi di contratti di somministrazione in regime di monopolio, il legalmonopolista non può rifiutare né la conclusione del contratto né, attenendo l'obbligo a contrarre anche alla fase funzionale del rapporto, l'esecuzione della prestazione, né quest'ultima può essere negata o sospesa nelle ipotesi di cui all'articolo 1461 cod.civ.; in tali casi, essendo preclusa l'autotutela, il legalmonopolista non può rifiutare la controprestazione dell'utente ed il pagamento non è soggetto a revocatoria fallimentare; diversamente, nei casi in cui i pagamenti sono stati ricevuti in una situazione che avrebbe consentito al creditore, in virtù del carattere sinallagmatico del rapporto, di scegliere se proseguire nel medesimo, tollerando una grave morosità del debitore, o avvalersi dell'eccezione di inadempimento e risolvere il rapporto ai sensi degli articoli 1460 e 1465 cod.civ., essendo consentita l'autotutela al legalmonopolista, i pagamenti ricevuti sono revocabili ai sensi dell'articolo 67 legge fallimentare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2597, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1461, Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1565

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)