Sez. 3, Sentenza n. 22 del 14/01/1966 Ud. (dep. 21/02/1966) Rv. 100584 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE - CONFIGURAZIONE GIURIDICA - AUTONOMIA RISPETTO AL REATO CONSUMATO - FATTISPECIE - PROSTITUZIONE - MISURA DI SICUREZZA PREVISTA DALL'ART 538 COD PEN - INAPPLICABILITA AI DELITTI TENTATI.*
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE - CONFIGURAZIONE GIURIDICA - AUTONOMIA RISPETTO AL REATO CONSUMATO - FATTISPECIE - PROSTITUZIONE - MISURA DI SICUREZZA PREVISTA DALL'ART 538 COD PEN - INAPPLICABILITA AI DELITTI TENTATI.*
Il tentativo non e una circostanza attenuante rispetto al reato consumato, bensi una figura di reato a se stante, risultante dalla combinazione di due norme, una principale (la norma incriminatrice speciale) ed una secondaria (la norma contenuta nell'art 56 cod pen, che ha efficacia estensiva), le quali danno vita ad una nuova figura di reato, che deve considerarsi autonoma, per quanto conservi il nomen juris della figura cui si riferisce. Da cio consegue che la misura di sicurezza detentiva disposta dall'art 538 del cod pen per talune ipotesi di delitti consumati non puo trovare applicazione nel caso di condanna per tentativo di commissione di uno di tali delitti.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 538
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)