Sez. 2, Sentenza n. 17108 del 22/03/2011 Ud. (dep. 03/05/2011) Rv. 250326 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE | Provvedimento ammissivo - Impugnabilità - Esclusione.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE
Il provvedimento che ammette la costituzione di parte civile è inoppugnabile e preclude ogni contestazione in ordine alla "legitimatio ad processum", restando solo la possibilità di esaminare la "legitimatio ad causam" e, in particolare, la configurabilità e sussistenza del diritto sostanziale azionato dalla parte civile nel giudizio penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)