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Sez. 2, Sentenza n. 17108 del 22/03/2011 Ud. (dep. 03/05/2011) Rv. 250326 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE | Provvedimento ammissivo - Impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250326-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE

Il provvedimento che ammette la costituzione di parte civile è inoppugnabile e preclude ogni contestazione in ordine alla "legitimatio ad processum", restando solo la possibilità di esaminare la "legitimatio ad causam" e, in particolare, la configurabilità e sussistenza del diritto sostanziale azionato dalla parte civile nel giudizio penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)