Sez. 4, Sentenza n. 9113 del 24/09/1996 Ud. (dep. 14/10/1996) Rv. 206101 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Dibattimento - Ordinanza che ammette la parte civile - Inammissibilità per asserita tardività della costituzione - Impugnazione dell'ordinanza unitamente alla sentenza - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
Le ordinanze dibattimentali che ammettono la parte civile sono impugnabili insieme alla sentenza, quando si deduca la tardività - e quindi l'inammissibilità per intervenuta decadenza, rilevabile d'ufficio - della costituzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 586
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)