Sez. L, Sentenza n. 5156 del 19/10/1985 (Rv. 442470 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - SOCCOMBENZA - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA - OMESSO ESAME NEL MERITO - INTERESSE DEL CONVENUTO AD IMPUGNARE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - SOCCOMBENZA - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA - OMESSO ESAME NEL MERITO - INTERESSE DEL CONVENUTO AD IMPUGNARE - ESCLUSIONE.*
Perché l'interesse a proporre impugnazione ha origine e natura processuali e sorge dalla soccombenza, connessa ad una statuizione del giudice a quo capace di arrecare pregiudizio alla parte, che proprio con il mezzo dell'impugnazione tende a rimuovere il pregiudizio stesso, il convenuto non può considerarsi soccombente - e, pertanto, difetta d'interesse ad appellare la relativa pronuncia - nel caso in cui il giudice di primo grado, ravvisando un ostacolo processuale all'esame della domanda, ne abbia dichiarato l'inammissibilità, anziché esaminarla nel merito per (eventualmente) rigettarla. (V 3895/69, mass n 344294; (V 720/66, mass n 321448).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)