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Sez. L, Sentenza n. 5156 del 19/10/1985 (Rv. 442470 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - SOCCOMBENZA - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA - OMESSO ESAME NEL MERITO - INTERESSE DEL CONVENUTO AD IMPUGNARE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442470-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - SOCCOMBENZA - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA - OMESSO ESAME NEL MERITO - INTERESSE DEL CONVENUTO AD IMPUGNARE - ESCLUSIONE.*

Perché l'interesse a proporre impugnazione ha origine e natura processuali e sorge dalla soccombenza, connessa ad una statuizione del giudice a quo capace di arrecare pregiudizio alla parte, che proprio con il mezzo dell'impugnazione tende a rimuovere il pregiudizio stesso, il convenuto non può considerarsi soccombente - e, pertanto, difetta d'interesse ad appellare la relativa pronuncia - nel caso in cui il giudice di primo grado, ravvisando un ostacolo processuale all'esame della domanda, ne abbia dichiarato l'inammissibilità, anziché esaminarla nel merito per (eventualmente) rigettarla. (V 3895/69, mass n 344294; (V 720/66, mass n 321448).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)