Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15069 del 07/07/2011 (Rv. 618511 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO CIRCOLARE | Non trasferibile - Pagamento ad uno solo dei cointestatari - Diritto dell'altro cointestatario al risarcimento del danno - Configurabilità - Onere della banca di dimostrare la successiva elisione del danno - Sussistenza.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO CIRCOLARE
Il banchiere, che accrediti l'importo di un assegno circolare non trasferibile ad uno solo dei cointestatari, è tenuto, in favore del beneficiario pretermesso, al risarcimento del danno per la perdita del diritto di ricevere direttamente "pro quota" l'incasso, in conformità alla regola di circolazione del titolo, salva la possibilità, per la banca, dimostrare che, per fatti sopravvenuti, quel danno sia stato successivamente eliso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)