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Sez. 1, Sentenza n. 13463 del 09/06/2006 (Rv. 590576 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Banchiere giratario per l'incasso - Responsabilità nei confronti del traente - Condizioni - Obbligo non solo di identificare il girante, ma di verificarne i poteri - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590576-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE

Il banchiere giratario per l'incasso, ai sensi dell'art. 43 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1176, di un assegno bancario non trasferibile, è responsabile nei confronti del traente se si è limitato a controllare l'identità personale del girante, e non anche la regolarità del procedimento di trasferimento del titolo, dovendo accertare la legittimazione del girante, ossia la coincidenza tra la sua persona e i poteri che la medesima assume, per effetto della quale soltanto essa banca diviene mandataria dell'autore della girata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 1992, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 26, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 38, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)