Sez. 3, Sentenza n. 11373 del 11/05/2010 (Rv. 613228 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Morte del conduttore a seguito di convalida della licenza per finita locazione - Eredi occupanti, senza titolo, l'immobile locato dal dante causa - Obbligo di pagamento dell'indennità di occupazione ex art. 1591 cod. civ. - Sussistenza - Fondamento - Liquidazione del danno in base all'art. 1 bis del d.l. n. 551 del 1988 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 61 del 1989) - Necessità - Rilevanza della diversa misura dell'indennità di mora contrattualmente pattuita - Esclusione.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
Gli eredi del conduttore, i quali, dopo la sua morte, continuino ad occupare, senza titolo, l'immobile locato al loro dante causa, nonostante l'intervenuta convalida della licenza per finita locazione a quest'ultimo intimata, sono tenuti al pagamento, dal momento di detto decesso, dell'indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., e non già del canone secondo le scadenze pattuite, perché, cessato il rapporto di locazione, la protrazione della detenzione costituisce inadempimento dell'obbligo di restituzione della cosa locata anche quando è consentita dalla legge di sospensione degli sfratti, e la liquidazione del relativo danno, da riconoscersi fino all'effettivo rilascio dell'immobile, deve essere effettuata in base all'art. 1-bis del d.l. 31 dicembre 1988, n. 551 (convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61), senza che possa avere alcuna rilevanza al riguardo la diversa misura inferiore stabilita nel contratto (ormai conclusosi) a titolo di indennità di mora per il ritardo nel pagamento del canone.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/1988 num. 551 art. 1 bis CORTE COST., Legge 21/02/1989 num. 61 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)