Sez. 1, Sentenza n. 1473 del 16/03/1981 (Rv. 412143 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - OBBLIGHI - IN GENERE - FALLIMENTO DELL'IMPRENDITORE - CONSEGUENTE CESSAZIONE DELL'ATTIVITA DELL'IMPRESA E LICENZIAMENTO DEI DIPENDENTI EFFETTUATO DAL CURATORE - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EX ART 8 DELLA LEGGE N 1115 DEL 1968 - OBBLIGO DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DA PARTE DEL CURATORE - INSUSSISTENZA - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 38 COST - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - OBBLIGHI - IN GENERE - FALLIMENTO DELL'IMPRENDITORE - CONSEGUENTE CESSAZIONE DELL'ATTIVITA DELL'IMPRESA E LICENZIAMENTO DEI DIPENDENTI EFFETTUATO DAL CURATORE - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EX ART 8 DELLA LEGGE N 1115 DEL 1968 - OBBLIGO DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DA PARTE DEL CURATORE - INSUSSISTENZA - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 38 COST - ESCLUSIONE.*
Il trattamento speciale di disoccupazione, stabilito dall'art 8 della legge 5 novembre 1968 n 1115, a favore dei dipendenti di imprese industriali (diverse da quelle edilizie) spetta per i licenziamenti determinati da riduzione dell'attivita dell'impresa, ma non anche per quelli dovuti a totale cessazione della medesima per il fallimento. Pertanto l'Obbligo del pagamento dei contributi di cui all'art 9 della legge citata non sussiste per il licenziamento dei dipendenti effettuato dal curatore dell'imprenditore fallito, giacche il fallimento necessariamente comporta la cessazione della intera attivita dell'impresa e l'acquisizione alla massa della totalita dell'azienda, insieme con il restante patrimonio del suo titolare, con finalita essenzialmente liquidatorie. Tali norme, in siffatto modo interpretate, manifestamente non si pongono in contrasto con gli artt 3 e 38 cost per la diversita di situazioni oggettive fra i lavoratori licenziati a seguito di fallimento e quelli licenziati per favorire la riconversione industriale, nonche per la considerazione che per i secondi soccorrono le ordinarie provvidenze stabilite in caso di disoccupazione involontaria, mentre per i primi sono previste particolari provvidenze da altre Disposizioni, per cui agli stessi viene esteso il trattamento della cassa integrazione per crisi aziendali (art 2 della legge 27 luglio 1979 n 301). (Conf 1282/79, mass n 397528, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 3, Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 9, Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 38, Legge 27/07/1979 num. 301 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)