Sez. 1, Sentenza n. 1282 del 27/02/1979 (Rv. 397528 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - OBBLIGHI - IN GENERE - FALLIMENTO DELL'IMPRENDITORE, CONSEGUENTE CESSAZIONE DELL'ATTIVITA DELL'IMPRESA E LICENZIAMENTO DEI DIPENDENTI EFFETTUATO DAL CURATORE - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PREVISTO DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 1115 DEL 1968 - OBBLIGO A CARICO DELL'INPS - INSUSSISTENZA - CONSEGUENTE OBBLIGO DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART 9 DELLA STESSA LEGGE - INSUSSISTENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - OBBLIGHI - IN GENERE - FALLIMENTO DELL'IMPRENDITORE, CONSEGUENTE CESSAZIONE DELL'ATTIVITA DELL'IMPRESA E LICENZIAMENTO DEI DIPENDENTI EFFETTUATO DAL CURATORE - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PREVISTO DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 1115 DEL 1968 - OBBLIGO A CARICO DELL'INPS - INSUSSISTENZA - CONSEGUENTE OBBLIGO DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART 9 DELLA STESSA LEGGE - INSUSSISTENZA.*
L'art 8 della legge 5 novembre 1968, n 1115, il quale prevede un trattamento speciale di disoccupazione a favore degli operai di imprese industriali, diverse da quelle edilizie, licenziati a seguito di "cessazione di attivita aziendali di stabilimento o di reparto" e a seguito di "riduzione di personale", va interpretato, secondo il suo tenore letterale e il suo contenuto logico, nel senso che tale trattamento speciale - erogato dall'INPS su contribuzione dell'imprenditore - spetta solo nel caso di chiusura di singoli stabilimenti o reparti di un piu vasto complesso industriale, il cui Esercizio non venga, con quella chiusura, ad esaurirsi. Ne consegue che il fallimento dell'imprenditore, che necessariamente comporta la cessazione dell'attivita dell'impresa e l'acquisizione alla massa della totalita dell'azienda, insieme al restante patrimonio del suo titolare, con finalita liquidatorie ed il conseguente licenziamento dei dipendenti effettuato dal curatore, esclude l'Obbligo del pagamento dei contributi di cui all'art 9 della legge citata.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)