Sez. T, Sentenza n. 5479 del 11/03/2026 (Rv. 678316-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Atto giudiziario impugnato o ancora impugnabile - Tassazione ex art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986 - Definitiva riforma dell'atto - Debenza dell'imposta - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema di imposta di registro, l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autorità giudiziaria, anche se al momento della registrazione è stato
impugnato o è ancora impugnabile - e salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione -, esclude che l'imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della definitiva riforma dell'atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza di obbligare a un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, equiparando l'ipotesi di presenza - ancora non definitiva ma comunque attuale - del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro in relazione ad un lodo arbitrale definitivamente annullato).
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)