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Sez. 5 - , Sentenza n. 15645 del 11/06/2019 (Rv. 654143 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Provvedimento giudiziario – Annullamento definitivo - Avviso di liquidazione dell'imposta di registro - Cartella di pagamento - Impugnazione - Accoglimento da parte della C.T.R. - Ricorso per cassazione da parte dell'Amministrazione soccombente - Difetto d'interesse - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654143-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In tema d'imposta di registro sugli atti dell'Autorità giudiziaria ex art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, qualora il provvedimento giudiziario sia stato definitivamente riformato, l'Amministrazione finanziaria, che abbia correttamente emesso l'avviso di liquidazione dell'imposta principale e la relativa cartella di pagamento senza procedere alla riscossione, non ha interesse, nonostante la soccombenza, a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di annullamento della cartella emessa dal giudice tributario d'appello, essendo venuto meno il presupposto dell'imposta, il cui pagamento comporterebbe la necessità dell'immediato rimborso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso col quale l'Amministrazione chiedeva la condanna del contribuente al pagamento delle sanzioni e degli interessi relativi all'imposta dovuta su un provvedimento giudiziario definitivamente riformato).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)