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Sez. U, Ordinanza n. 4704 del 02/04/2002 (Rv. 553454 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Azienda sanitaria locale - Componente del collegio dei revisori - Controversia relativa a richiesta di compenso in misura superiore a quella già riconosciuta - Fattispecie sottratta "ratione temporis" alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 80 del 1998 e dalla legge n. 205 del 2000 - Giurisdizione dell'AGO - Deduzione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553454-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE

La controversia con la quale, in fattispecie non soggetta, "ratione temporis", alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n.80 del 1998 e dalla legge n. 205 del 2000, un componente del collegio dei revisori di un'azienda ospedaliera chieda la condanna dell'azienda al pagamento in suo favore di un compenso in misura superiore a quella già riconosciutagli, e devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che trattasi di rapporto di prestazione d'opera regolato da un contratto di diritto privato, e che sono coinvolte esclusivamente posizioni di diritto soggettivo collegate ad un rapporto di tipo paritetico, senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)