Sez. U, Sentenza n. 100 del 24/02/1999 (Rv. 523572 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Direttore generale delle aziende delle aziende costituenti le unità sanitarie locali - Rapporto di lavoro - Natura - Di diritto privato - Conseguenze sulle relative controversie - Regola generale - Sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario - Controversie sulla nomina e sulla mancata conferma ex art. 1 del D.L. n. 512 del 1994 convertito nella legge n. 590 del 1994 - Posizione tutelabile - Interesse legittimo - Conseguenze - Giurisdizione del giudice amministrativo - Controversia sulla decadenza dall'incarico ex art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992 - Posizione tutelabile - Diritto soggettivo - Riconducibilità alla regola generale - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE
In base all'art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992 il rapporto di lavoro del direttore generale delle unità sanitarie locali è regolato da un contratto di diritto privato e si deve, pertanto, qualificare come rapporto di lavoro autonomo, con la conseguenza che per regola generale le relative controversie rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, fatta eccezione soltanto per quelle che riguardano la nomina e la mancata conferma nell'incarico di direttore generale, a seguito della verifica annuale dei risultati gestionali ottenuti, prevista dall'art. del D.L. n. 512 del 1994, convertito nella legge n. 590 del 1994, i procedimenti relativi alle quali non hanno luogo su un piano paritetico, ma comportano una valutazione discrezionale, riguardo alla quale l'interessato è titolare solo di una posizione di interesse legittimo, tutelabile avanti al giudice amministrativo. Alla stregua di tali principi, la controversia sulla decadenza dall'incarico del direttore generale per gravi motivi, per violazione di legge e dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, poiché il relativo procedimento, afferendo a specifiche inadempienze del rapporto di lavoro come sopra qualificato, si svolge su un piano paritetico, senza la possibilità di alcun apprezzamento discrezionale dei risultati ottenuti e, quindi, coinvolge posizioni di diritto soggettivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 27/08/1994 num. 512 art. 1, Legge 17/10/1994 num. 590 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)