Sez. 3, Sentenza n. 29899 del 19/12/2008 (Rv. 606055 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Contratto di assicurazione - Clausola limitante l'importo massimo assicurato rispetto al rischio dell'assicuratore - Natura vessatoria - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie relativa a contratto anteriore alla legge n.52 del 1996.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE
In tema di clausole vessatorie, con riferimento ad un contratto di assicurazione concluso anteriormente all'entrata in vigore della disciplina, introdotta dalla legge 6 febbraio 1996 n. 52, degli articoli 1469 bis e segg. cod. civ., non era da qualificazione vessatoria la clausola che limitava l'importo massimo assicurato rispetto al rischio assunto dall'assicuratore, che, perciò, non necessitava della specifica approvazione scritta di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., poiché essa atteneva alla determinazione di elementi essenziali nel regolamento di interessi che era proprio del contratto di assicurazione e che dava luogo allo stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Legge 06/02/1996 num. 52 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)