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Sez. 3, Sentenza n. 373 del 15/01/1997 (Rv. 501779 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE | Clausole che prevedono notevole riduzione dell'indennizzo in ipotesi di concorrenza con altre coperture assicurative - Natura vessatoria - Sussistenza - Approvazione per iscritto ex art. 1341 cod. civ. - Necessità - Mancata approvazione per iscritto - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501779-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE

Le clausole di un contratto di assicurazione che prevedano una notevole riduzione dell'indennizzo in caso di concorrenza di più coperture assicurative per il medesimo rischio, in quanto dirette a delimitare non già il rischio assicurato - costituente l'oggetto dell'assicurazione nel rapporto sinallagmatico tra rischio e premio - , bensì ad esonerare l'assicuratore dall'obbligo di indennizzo in misura non proporzionata alla concorrenza con altre polizze assicurative, hanno natura vessatoria poiché, da una parte, limitano la responsabilità dell'assicuratore creando una posizione di privilegio per il contraente più forte, e, dall'altra, restringono la libertà contrattuale del contraente più debole nei rapporti con i terzi, costringendolo ad avere rapporti assicurativi solo con l'assicurazione privilegiata e sanzionando la riduzione del rischio in caso di concorrenza con altre polizze assicurativi. Attesa la natura vessatoria di tali clausole, esse richiedono la specifica approvazione per iscritto, la cui mancanza determina nullità assoluta rilevabile, perciò, anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)