Sez. L, Sentenza n. 3056 del 08/02/2013 (Rv. 625203 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
In materia di infortuni sul lavoro, ove un assicurato chieda il conglobamento di due inabilità derivanti da eventi diversi, ai sensi dell'art. 80, ultimo comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, dei quali uno da accertare in corso di giudizio, ed altro già accertato in altro giudizio non riunibile ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ., l'accertamento con valore di giudicato della inabilità già accertata in altro giudizio di merito, soggetto ad impugnazione, costituisce questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico per la delibazione della domanda; ne deriva che il giudice adito ha il dovere di sospendere la causa pregiudicata, ex art. 295 cod. proc. civ., in attesa del giudicato sulla causa pregiudiziale.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)