diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5005 del 11/03/2004 (Rv. 571005 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Procedimento diretto al conglobamento di inabilità dipendenti da eventi diversi - Pendenza del giudizio relativo al primo evento - Conseguenze - Sospensione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571005-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

La sospensione del giudizio civile ex art. 295 cod. proc. civ. è necessaria ove un assicurato chieda il conglobamento di due inabilità derivanti da eventi diversi, ai sensi dell'art. 80, ultimo comma, d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, dei quali uno da accertare in corso di giudizio, ed altro già accertato in altro giudizio non riunibile ai sensi dell'art. 274 c.p.c., atteso che l'accertamento con valore di giudicato della inabilità già accertata in altro giudizio di merito, soggetto ad impugnazione, costituisce questione pregiudiziale in senso tecnico giuridico per la delibazione della domanda; il giudice adito ha pertanto il dovere di sospendere la causa pregiudicata in attesa del giudicato sulla causa pregiudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)