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Sez. 5, Sentenza n. 158 del 25/01/1967 Ud. (dep. 22/05/1967) Rv. 104292 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI PROSCIOGLIMENTO PER INSUFFICIENZA DI PROVE - SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1967-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104292-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI PROSCIOGLIMENTO PER INSUFFICIENZA DI PROVE - SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ESTREMI.*

Il Sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze assolutorie con formula dubitativa, se non puo giungere all'esame della fondatezza del dubbio, il che implicherebbe un'indagine di fatto preclusa in questa fase del giudizio, deve, tuttavia, controllare la motivazione sulle ragioni del dubbio manifestato dal giudice di meritò esaminare, cioe, se lo stesso giudice abbia espresso il proprio convincimento con motivazione immune da errori logici. Deve, percio, pervenire all'annullamento quando dalle premesse di fatto risulti che il dubbio sulla colpevolezza dell'imputato non poteva in alcun modo sussistere, come quando il giudice, dopo aver negato ogni valore agli elementi di accusa, assolve con la formula della insufficienza di prova. In casi del genere il dubbio che eventualmente sopravviva nel giudice e da considerare meramente soggettivo perche non sorretto da circostanze sufficienti, eppertanto esso non puo provocare una assoluzione d'incertezza ma deve condurre, ai sensi dell'art 479 comma secondo cod proc pen, alla adozione di una formula ampia e piena di assoluzione. (prima parte. Conf 103954, 104055, 104244, anno 1967, 100276, anno 1966. Seconda parte. Conf 101133, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 539

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)