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Sez. 1, Sentenza n. 31456 del 21/05/2008 Ud. (dep. 29/07/2008) Rv. 240765 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI | Perizia psichiatrica - Rifiuto di collaborazione da parte del periziando - Utilizzazione di conversazioni intercettate e di filmati di trasmissioni televisive svoltesi con la sua partecipazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2008-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240765-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI

In tema di perizia psichiatrica, è legittima, nei casi in cui il periziando rifiuti di collaborare, l'utilizzazione del contenuto di conversazioni intercettate e di filmati di trasmissioni televisive svoltesi con la partecipazione dello stesso, poiché detti materiali sono utili ai fini dell'indagine in quanto comunque appartenenti al vissuto del soggetto; la valutazione della loro pertinenza e rilevanza rientra nelle competenze professionali degli esperti e, in seconda istanza, del giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)