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Sez. 2, Sentenza n. 39950 del 27/06/2018 Ud. (dep. 05/09/2018) Rv. 273902 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI | Perizia psichiatrica - Rifiuto di collaborazione del periziando - Obbligo di fare apposite ricerche - Insussistenza.
Stato
decisa il 2018-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273902-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI

In tema di perizia psichiatrica, nel caso in cui l'imputato si renda irreperibile per il colloquio, il perito non ha l'obbligo di ricercarlo e può trarre "aliunde" elementi di valutazione, sussistendo a carico del periziando un obbligo di diligente collaborazione la cui elusione non può pregiudicare l'indagine tecnica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 70 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)