Sez. 2, Sentenza n. 39950 del 27/06/2018 Ud. (dep. 05/09/2018) Rv. 273902 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI | Perizia psichiatrica - Rifiuto di collaborazione del periziando - Obbligo di fare apposite ricerche - Insussistenza.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI
In tema di perizia psichiatrica, nel caso in cui l'imputato si renda irreperibile per il colloquio, il perito non ha l'obbligo di ricercarlo e può trarre "aliunde" elementi di valutazione, sussistendo a carico del periziando un obbligo di diligente collaborazione la cui elusione non può pregiudicare l'indagine tecnica.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 70 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)