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Sez. 3, Sentenza n. 12957 del 22/11/1999 (Rv. 531405 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - SUBAFFITTO, SUBLOCAZIONE E SUBCONCESSIONE - IN GENERE | Termine di quattro mesi del secondo comma dell'art. 21 legge n. 203 del 1982 - Violazione - Irrilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1999-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531405-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - SUBAFFITTO, SUBLOCAZIONE E SUBCONCESSIONE - IN GENERE

In relazione al termine entro il quale il concedente deve reagire giudizialmente avverso il contratto di subaffitto posto in essere dal subaffittuario, dalla disposizione del secondo comma dell'art. 21 della legge n. 203 del 1982 si ricava che l'inosservanza, da parte del concedente, del termine di quattro mesi dalla data in cui è venuto a conoscenza dell'inadempimento (ai fini della declaratoria di nullità del subaffitto e della risoluzione del contratto d'affitto) è rilevante solo se v'è stata totale subconcessione del fondo oggetto dell'affitto o, in caso di concessione parziale, solo per la porzione di fondo relativa a tale subconcessione e non anche per la parte residua.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)