Sez. 1, Ordinanza n. 681 del 16/03/1977 Cc. (dep. 27/06/1977) Rv. 136292 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONCESSIONE PER MOTIVI DI SALUTE AD IMPUTATI DI REATI PER CUI IL BENEFICIO NON SAREBBE CONSENTITO - CONDIZIONI NECESSARIE.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONCESSIONE PER MOTIVI DI SALUTE AD IMPUTATI DI REATI PER CUI IL BENEFICIO NON SAREBBE CONSENTITO - CONDIZIONI NECESSARIE.*
La legge 22 maggio 1975 n 152, che dopo aver stabilito per alcuni reati il divieto di concessione della liberta provvisoria, la consente, pero, anche per l'imputato di tali reati, se trattasi di persona la quale si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi, che non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione; ha inteso avviare a situazioni assolutamente eccezionali, e, cioe, a stati di malattia di estrema gravita, non suscettibili di adeguata cura in regione di detenzione, sia pure in attrezzati istituti penitenziari od in ospedali civili, o in altri luoghi esterni di cura, si che la liberta non costituisca un apprezzabile pericolo per gl'interessi tutelati con la custodia preventiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/05/1975 num. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)