Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 27/10/1980 Cc. (dep. 15/11/1980) Rv. 146676 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI DI SALUTE DELL'IMPUTATO INCOMPATIBILI COL REGIME DETENTIVO - ADEGUATA E SPECIFICA MOTIVAZIONE - NECESSITA.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI DI SALUTE DELL'IMPUTATO INCOMPATIBILI COL REGIME DETENTIVO - ADEGUATA E SPECIFICA MOTIVAZIONE - NECESSITA.*
Secondo la ratio dell'art 1 della legge del 1975, n 152, lo stato di salute dell'imputato, che normalmente ha carattere sussidiario in tema di liberta personale, assume valore decisivo purche renda impossibile il protrarsi del regime detentivo. Ne consegue che il provvedimento di concessione della liberta provvisoria deve contenere adeguata motivazione sugli anzidetti presupposti, valutandosi quello della incompatibilita del perdurare dello stato di detenzione con la prestazione delle cure necessarie anche in relazione alla norma di cui al comma secondo dell'art 11 della legge 26 luglio 1975, n 354, che consente il trasferimento dell'imputato in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. (Conf: Cass pen, sez prima, 3 luglio 1980, mammoliti, mass n 14591; id, sez prima, 7 febbraio 1979, del seco, mass n 141346). (Conf mass n 136292; (Conf mass n 141346).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 27 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 4 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 com. 2 CORTE COST., Legge 12/01/1977 num. 1 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)