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Sez. 3, Sentenza n. 50 del 07/01/2004 (Rv. 569245 - 01)

SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI | Decorrenza - Dall'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c. - Conseguenze - Impugnazione proposta, da società incorporata, dopo l'esecuzione di tali iscrizioni - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2004-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569245-01

SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI

In tema di fusione di società, gli effetti della fusione decorrono, ai sensi dell'art. 2504 bis, secondo comma, cod. civ., dall'ultima delle iscrizioni nell'ufficio del registro delle imprese, prescritte dall'art. 2504, consistendo la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal terzo comma del medesimo art. 2504 - comma abrogato dall'art. 30 della legge 24 novembre 2000, n. 340, ma applicabile alla fattispecie "ratione temporis" -, in un adempimento pubblicitario avente efficacia nell'ambito dell'opponibilità ai terzi. Pertanto, a partire dall'ultima iscrizione la società risultante dalla fusione assume tutti i diritti e gli obblighi di quella che si estingue, con la conseguenza che è inammissibile, in quanto proveniente non dal soggetto legittimato, ma da soggetto inesistente, l'impugnazione proposta, da società incorporata, dopo il perfezionamento (mediante l'esecuzione delle suddette iscrizioni) dell'incorporazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 2504 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)