Sez. 1, Sentenza n. 28242 del 20/12/2005 (Rv. 585872 - 01)
SOCIETÀ - FUSIONE - IN GENERE | Scissione - Iscrizione dell'atto di scissione - Effetti - Preclusione delle impugnative - Estensione - Preordinazione all'eventuale azione di risarcimento del danno - Rilevanza - Esclusione.
SOCIETÀ - FUSIONE - IN GENERE
La disposizione di cui all'art.2504-quater cod. civ., richiamata anche per le operazioni di scissione dall'art.2504-novies (oggi art.2506-ter cod. civ.), secondo cui, una volta eseguita l'iscrizione dell'atto di fusione delle società, l'invalidità dello stesso non può più essere dichiarata, pone una preclusione di carattere assoluto, che riguarda tanto il caso in cui si deducano vizi inerenti direttamente all'atto di fusione, quanto l'ipotesi in cui i vizi concernano il procedimento di formazione dell'atto e della sua iscrizione; tale preclusione rimane operante anche nel caso in cui si asserisca che l'impugnativa è meramente preordinata ad una futura ed ipotetica azione di risarcimento del danno nei confronti degli amministratori o di terzi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 2506
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)