Sez. L, Sentenza n. 1761 del 18/02/1995 (Rv. 490520 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - IN GENERE | Nullità dell'ordinanza ingiunzione per vizi propri del procedimento di irrogazione della sanzione - Effetti - Decisione in merito al diritto ai contributi ed alle somme aggiuntive - Ammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - IN GENERE
L'inosservanza dell'obbligo di previa contestazione di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (recante modifiche al sistema penale), applicabile, ai sensi dell'art. 35, comma quinto, della stessa legge anche alle ipotesi di violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, rende totalmente nulla l'ordinanza ingiunzione emessa dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie con la quale sia stato ingiunto il pagamento, oltre che delle sanzioni amministrative, dei contributi e delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili. Peraltro la suddetta nullità, configurandosi l'opposizione all'ordinanza ingiunzione come un giudizio di impugnazione della medesima, non esclude, convertendosi i motivi di nullità in motivi di impugnazione, che il giudice (salva l'ipotesi di vizi che impongano di arrestarsi alla invalidazione dell'atto) debba decidere - sia pure nei limiti risultanti dal provvedimento e dalla relativa opposizione - in merito al diritto fatto valere con l'ingiunzione con riguardo ai contributi ed alle somme aggiuntive.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)