Sez. L, Sentenza n. 2160 del 05/03/1994 (Rv. 485595 - 01)
Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Giudizio di opposizione - In genere | Ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di una sanzione amministrativa per omesso versamento di contributi o premi e per il pagamento di questi e delle relative somme aggiuntive - Nullità dell'ordinanza per vizi propri del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa - Estensione alle altre parti dell'ingiunzione - Esclusione - Conseguenze.
Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Giudizio di opposizione - In genere
In tema di emissione da parte dell'ente previdenziale, a norma dell'art. 35 della legge 24 novembre 1981 n. 689, di un'ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa per omesso versamento di contributi o premi assicurativi, nonché per il pagamento di questi e delle relative somme aggiuntive, la nullità di detta ordinanza per vizi propri del procedimento d'irrogazione della sanzione amministrativa non si estende alla parte con la quale viene ingiunto il pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive; ed il giudice dell'opposizione, pur annullando l'ordinanza per la parte relativa alla sanzione amministrativa, è tenuto ad esaminare nel merito le altre pretese creditorie per stabilirne la fondatezza, senza che sia necessaria la proposizione di una domanda riconvenzionale da parte dell'ente previdenziale.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)