Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 454 del 1987
Massime (1)
Massima n. 3686
- Tributi in genere
- Accertamento dei redditi
- Notifica all'imputato fallito e diritto del fallito stesso ad opporsi personalmente
- Omessa previsione
- Manifesta inammissibilità della questione.
- Artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 16 e 19 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e 43 R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
- Artt. 24, secondo comma, e 27 Cost.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale identica ad altre già dichiarate manifestamente inammissibili, quando le norme denunciate, in conseguenza della pronuncia di incostituzionalità di altra disposizione, non si prestano più a ricevere le applicazioni ipotizzate e censurate dal giudice a quo. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27 Cost. - degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 16 e 19, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e 43, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 in quanto non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo; questione già dichiarata manifestamente inammissibile con ordd. nn. 95/1983, 116/1983). - v. S.n. 88/1982.
Norme impugnate
- art. 56, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
- art. 16 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
- art. 43 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
- art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
- art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
- art. 57, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Parametri
- art. 24, comma 2, Cost.
- art. 27 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma e 57, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi") degli artt. 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario") e dell'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ("Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa") promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1987 dalla Corte di Appello di Firenze, iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 1ª serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che la Corte d'appello di Firenze, con ordinanza emessa il 16 marzo 1987 ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 16 e 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e 43, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, "in quanto non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo";
punto 2
Considerato che - come pure il giudice a quo espone in ordinanza - questa Corte, con ordinanze n. 95 e n. 116 del 1983, ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale delle stesse disposizioni, sollevate sotto identico profilo, sulla scorta del rilievo che, essendo stata con sentenza n. 88 del 1982 dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, legge 7 gennaio 1929, n. 4, "nella parte in cui prevedono che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrimposta, divenuto definito in via amministrativa, faccia stato nei procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti dalle leggi tributarie in materia di imposte dirette", le norme denunciate, non si prestano più a ricevere le applicazioni ipotizzate e censurate dai giudici a quibus;
che appare del tutto immotivato l'assunto del giudice a quo, circa "l'immanente rilevanza" della sollevata questione di legittimità costituzionale all'art. 20, legge 7 gennaio 1929, n. 4, "letto anche alla luce dell'art. 13, decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, ma sostituito dall'art. 2, decreto legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito nella legge 12 febbraio 1983, n. 27 (con cui si dispone che per le vecchie fattispecie incriminatrici abrogate 'continuano ad applicarsi le norme, anche processuali, vigenti alla data del 31 dicembre 1982' per i reati commessi prima della data ora menzionata)"; difatti, in virtù della intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, legge n. 4 del 1929, di cui alla citata sentenza n. 88 del 1982, l'accertamento - divenuto definitivo in via amministrativa nei confronti dell'imputato del reato di cui all'art. 56, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, soggetto alla cognizione del giudice a quo - non fa stato nel relativo procedimento penale;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), 16 e 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario") e 43, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ("Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"), sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27 Cost., dalla Corte d'appello di Firenze con ordinanza n. 254 del 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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