Sez. 6, Sentenza n. 30786 del 24/06/2025 Cc. (dep. 15/09/2025) Rv. 288624-01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Controllo giudiziario su istanza di parte - Procedimento di verifica - Sussistenza dei presupposti di cui all'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 - Applicazione dell'amministrazione giudiziaria - Legittimità - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il disposto dell'art. 34-bis, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 deve essere interpretato nel senso che, nel corso del procedimento di verifica dell'esito del controllo giudiziario volontario, il tribunale può applicare d'ufficio la misura dell'amministrazione giudiziaria, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 34, comma 1, stesso decreto, anche in assenza di accertate violazioni delle prescrizioni impartite in sede di controllo, atteso che il rapporto di reciproca interconnessione sussistente fra le misure di cui agli artt. 34 e 34-bis d.lgs. cit. consente, nel rispetto del principio di proporzionalità, il passaggio dall'una all'altra al mutare dei relativi presupposti.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)