Sez. U, Sentenza n. 46898 del 26/09/2019 Cc. (dep. 19/11/2019) Rv. 277156 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Richiesta di applicazione del controllo giudiziario previsto dall’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 – Provvedimento di rigetto – Mezzo di impugnazione - Ricorso alla corte di appello.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Il provvedimento con cui il tribunale competente per le misure di prevenzione neghi l'applicazione del controllo giudiziario richiesto ex art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile con ricorso alla corte di appello anche per il merito. (Vedi: SS.UU. n. 17/1992, Rv. 191786).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 bis, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)