Sez. L, Sentenza n. 5244 del 26/09/1988 (Rv. 459932 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DOMANDA - PRESENTAZIONE DOPO IL COMPIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE - DIVIETO DI LIQUIDAZIONE - ART. 3 DELLA LEGGE N. 222 DEL 1984 - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DOMANDA - PRESENTAZIONE DOPO IL COMPIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE - DIVIETO DI LIQUIDAZIONE - ART. 3 DELLA LEGGE N. 222 DEL 1984 - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
La disposizione dell'art. 3 della legge n. 222 del 1984, secondo cui l'assegno di Invalidità (sostituito alla pensione già prevista per i soggetti con capacità di guadagno ridotta di oltre i due terzi ed attribuibile ai soggetti che abbiano perduto oltre i due terzi della capacità di lavoro) e la pensione di inabilità (per chi venga a trovarsi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa) non possono essere liquidati agli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria i.V.S. dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che presentino domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile, non è applicabile retroattivamente in relazione ad una domanda di pensione di Invalidità presentata in Sede amministrativa prima dell'1 luglio 1984 (data di entrata in vigore della legge citata) e quindi - ove in tale ipotesi sia esclusa la sussistenza di un'Invalidità pensionabile nel vigore della previgente normativa e sia invece accertata una riduzione della capacità di lavoro di oltre due terzi verificatasi nel vigore della nuova legge - l'attribuzione dell'assegno di Invalidità non trova ostacolo nella circostanza dell'avvenuta presentazione della domanda amministrativa in epoca successiva al compimento dell'età pensionabile, ma anteriore all'entrata in vigore della legge n. 222 cit. (Conf 6960/87, mass n 455140; (Conf 6219/87, mass n 454515).*
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)