Sez. L, Sentenza n. 6219 del 15/07/1987 (Rv. 454515 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - ASSEGNO DI INVALIDITÀ E PENSIONE DI INVALIDITÀ - ART. 3 LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - ASSEGNO DI INVALIDITÀ E PENSIONE DI INVALIDITÀ - ART. 3 LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
La disposizione dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984 n. 222 - secondo cui l'assegno d'Invalidità (sostituito alla pensione già prevista per i soggetti con capacità di guadagno ridotta di oltre due terzi ed attribuibile ai soggetti che abbiano perduto oltre i due terzi della capacità non più di guadagno ma di lavoro) e la pensione d'inabilità (per chi venga a trovarsi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa) "non possono essere liquidati agli iscritti nell'Assicurazione generale obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che presentino domanda successivamente al compimento della età pensionabile" - non è applicabile retroattivamente, ostandovi la lettere e la ratio della norma transitoria dell'art. 12 della stessa legge nonché i principi generali in tema di successione di norme, in relazione ad una domanda di pensione d'Invalidità presentata in Sede amministrativa prima dell'1 luglio 1984 (data di entrata in vigore della legge citata); consegue che, in tale ipotesi, ove sia esclusa la sussistenza di una Invalidità pensionabile nel vigore della previgente normativa e sia invece accertata una riduzione della capacità di lavoro di oltre due terzi verificatasi nel vigore della nuova legge, l'attribuzione dello assegno d'Invalidità non trova ostacolo nella circostanza della avvenuta presentazione della domanda amministrativa in epoca successiva al compimento dell'età pensionabile. (V 2560/85, mass n 440373; (V 2705/82, mass n 420558; (V 1579/71, mass n 351980; (Conf 5486/87, mass n 454027).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 3 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)