diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 2813 del 29/12/1977 Cc. (dep. 20/02/1978) Rv. 138022 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - FORME - DECRETO - ORDINANZA - ORDINANZE E DECRETI COLLEGIALI - SOTTOSCRIZIONE DEL SOLO PRESIDENTE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1977-12-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138022-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - FORME - DECRETO - ORDINANZA - ORDINANZE E DECRETI COLLEGIALI - SOTTOSCRIZIONE DEL SOLO PRESIDENTE - SUFFICIENZA.*

A differenza del codice di rito civile, che espressamente stabilisce negli artt 134 e 135 che le ordinanze ed i decreti pronunciati da un giudice collegiale siano sottoscritti dal solo Presidente, il codice di rito penale non detta norma al riguardo, onde deve ritenersi che in Mancanza di una disposizione analoga a quella stabilita per la sentenza, per l'ordinanza e per il decreto la sottoscrizione del Presidente sia sufficiente a garantire della provenienza e della autenticita dell'atto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 148, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 7, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 135, Legge 08/08/1977 num. 532 art. 6, Legge 08/08/1977 num. 532 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)