Sez. 5, Sentenza n. 233 del 11/02/1982 Cc. (dep. 01/03/1982) Rv. 152529 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - FORME - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DEL PRESIDENTE E DELL'ESTENSORE - NECESSITÀ - LIMITI - DECISIONE CAMERALE SU ISTANZA DI RICUSAZIONE - SOTTOSCRIZIONE DEL SOLO PRESIDENTE - LEGITTIMITÀ.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - FORME - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DEL PRESIDENTE E DELL'ESTENSORE - NECESSITÀ - LIMITI - DECISIONE CAMERALE SU ISTANZA DI RICUSAZIONE - SOTTOSCRIZIONE DEL SOLO PRESIDENTE - LEGITTIMITÀ.*
Per il principio della tassatività dei requisiti di Forma dei provvedimenti del giudice, è da escludere che la necessità della sottoscrizione da parte del Presidente del collegio e del giudice estensore, prevista dall'art. 474 cod. proc. pen. per le sentenze, sia estensibile anche ai provvedimenti collegiali di natura diversa. (nella specie si è esclusa la nullità dell'ordinanza, sottoscritta dal solo Presidente, con la quale si era rigettata l'istanza di ricusazione proposta dall'imputato). (Conf mass n 138022; (Conf mass n 101490).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 69 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 139, Cod. Proc. Pen. art. 148, Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)