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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30742 del 28/11/2018 (Rv. 651842 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Violazione del d.l. n. 167 del 1990 - Decadenza dal potere accertativo - Termine applicabile - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651842-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie di natura tributaria, il termine di decadenza per il potere accertativo che l'art. 5, commi 4 e 5, del d.l. n. 167 del 1990, conv., con modif., nella l. n. 227 del 1990, contempla per l'omissione della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività finanziarie all'estero di cui all'art. 4 dello stesso decreto, deve essere individuato, tra quelli indicati dall'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, non nel termine che fa riferimento al tempo della commissione della violazione, ma in quello maggiore previsto per l'accertamento del tributo dovuto, tenuto conto del raddoppio dei termini introdotto dall'art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., nella l. n. 102 del 2009, applicabile, trattandosi di norma di carattere procedimentale, anche nei periodi d'imposta precedenti a quello della loro entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4, Legge 04/08/1990 num. 227 CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20 PENDENTE, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)