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Sez. 3, Ordinanza n. 19101 del 12/12/2003 (Rv. 568877 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione promossa contro l'attuazione di un sequestro conservativo - Ordinanza del giudice dell'esecuzione di assegnazione all'opponente di un termine perentorio per la riassunzione innanzi al giudice della causa di merito - Impugnazione con regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568877-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

È impugnabile con regolamento di competenza, ancorché assunto nelle forme dell'ordinanza e privo di un'esplicita statuizione sulla competenza, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, adito in sede di opposizione all'esecuzione promossa, nelle forme previste dall'art. 615 cod. proc. civ., avverso l'attuazione di un sequestro conservativo, assegni all'opponente un termine perentorio per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice della causa di merito, ove è fatto valere il credito a garanzia del quale è stato autorizzato il sequestro; detto provvedimento, infatti, presuppone la negazione della competenza funzionale del giudice adito, così da costituire una decisione irretrattabile sulla competenza, in quanto postula che si sia esaurita la funzione decisoria del giudice sul punto, con esclusione della possibilità, per lo stesso giudice, di declinare o affermare la competenza nell'ulteriore corso del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)