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Sez. 3, Sentenza n. 5967 del 23/04/2001 (Rv. 546254 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ordinanza del giudice dell'esecuzione ex art.616 cod. proc. civ. di rimessione ad altro giudice o prosecuzione innanzi a sè della causa - Regolamento di competenza d'ufficio - Improponibilità.
Stato
decisa il 2001-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546254-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.616 cod. proc. civ. sia esso di prosecuzione innanzi a sè del procedimento di opposizione all'esecuzione a norma dell'art.175 e ss. cod. proc. civ., sia esso di rimessione al giudice ritenuto competente, costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo in ordine alla individuazione al giudice competente a conoscere della causa, non avente contenuto decisorio implicito sulla competenza, vi sia stato o meno contrasto fra le parti in ordine al giudice competente, con la conseguenza che avverso lo stesso non è proponibile la richiesta d'ufficio del regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)