Sez. 3, Sentenza n. 5967 del 23/04/2001 (Rv. 546254 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ordinanza del giudice dell'esecuzione ex art.616 cod. proc. civ. di rimessione ad altro giudice o prosecuzione innanzi a sè della causa - Regolamento di competenza d'ufficio - Improponibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.616 cod. proc. civ. sia esso di prosecuzione innanzi a sè del procedimento di opposizione all'esecuzione a norma dell'art.175 e ss. cod. proc. civ., sia esso di rimessione al giudice ritenuto competente, costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo in ordine alla individuazione al giudice competente a conoscere della causa, non avente contenuto decisorio implicito sulla competenza, vi sia stato o meno contrasto fra le parti in ordine al giudice competente, con la conseguenza che avverso lo stesso non è proponibile la richiesta d'ufficio del regolamento di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)