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Sez. 2, Sentenza n. 1493 del 22/06/1967 (Rv. 328194 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPETENZA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - SUE FACOLTA DISCREZIONALI - PRESUPPOSTI - MOTIVAZIONE SPECIFICA - NECESSITA - INSUSSISTENZA - ENUNCIAZIONE DI MOTIVI ILLOGICI O ERRONEI - SINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328194-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPETENZA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - SUE FACOLTA DISCREZIONALI - PRESUPPOSTI - MOTIVAZIONE SPECIFICA - NECESSITA - INSUSSISTENZA - ENUNCIAZIONE DI MOTIVI ILLOGICI O ERRONEI - SINDACABILITA IN CASSAZIONE.*

La compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce una facolta discrezionale ed insindacabile del giudice di merito, il quale puo di essa avvalersi sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nel concorso di giusti motivi, la cui valutazione, rimessa al prudente apprezzamento del giudice, e sottratta all'Obbligo di una specifica motivazione. Tuttavia, ove il giudice, a giustificazione della disposta compensazione, enunci motivi illogici o erronei, non puo la relativa pronuncia sottrarsi al Sindacato di legittimita della Corte di Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)