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Sez. 3, Sentenza n. 9709 del 18/06/2003 (Rv. 564382 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Commissario ad acta - Rapporto organico con l'amministrazione - Conseguenze - Responsabilità personale del commissario e responsabilità dell'amministrazione.
Stato
decisa il 2003-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564382-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

Il commissario ad acta assume le vesti di organo ausiliario del giudice nel momento in cui viene investito del potere di dare attuazione al giudicato amministrativo, e tuttavia agisce attraverso atti amministrativi, impugnabili dinanzi al TAR; egli, agendo in vece dell'amministrazione inadempiente, si inserisce - ancorché in via provvisoria - nell'organizzazione amministrativa, ed instaura con quest'ultima un rapporto di servizio, sebbene limitato allo svolgimento delle attività delegategli; ne consegue che egli può essere civilmente responsabile in proprio dell'attività svolta, e la sua attività può essere fonte di responsabilità patrimoniale per la pubblica amministrazione, in virtù del rapporto di immedesimazione organica ex art. 28 della Costituzione, in quanto diretta al conseguimento dei fini istituzionali di essa nell'ambito dei compiti che gli sono affidati.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)