Sez. U, Sentenza n. 1963 del 22/02/1995 (Rv. 490610 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendente pubblico - Azione di responsabilità nei confronti della amministrazione di appartenenza e del funzionario responsabile del comportamento omissivo produttivo del danno - Giudice ordinario - Giurisdizione - Devoluzione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda con la quale un dipendente pubblico chiama a rispondere l'amministrazione cui egli appartiene, in solido con un funzionario della stessa, del danno che assume di aver subito a seguito ed in conseguenza del comportamento omissivo addebitato al funzionario medesimo a titolo di colpa grave o di dolo, in virtù del rapporto di immedesimazione organica che, ai sensi dell'art. 28 della Costituzione, lega il dipendente autore del fatto illecito all'ente pubblico e che si può ritenere interrotto soltanto quando il comportamento dell'agente non sia diretto a conseguire finalità istituzionali proprie dell'ufficio al quale è addetto, ma sia determinato da motivi strettamente personali e comunque estranei all'ente (nella specie, la dipendente di una USL, proveniente per trasferimento da altra USL, aveva proposto azione di risarcimento nei confronti dell'amministrazione di provenienza, nonché del funzionario addetto al personale di quest'ultima, in relazione al danno subito, consistente nel fatto che, nonostante fosse trascorso un anno dal trasferimento, ella continuava ad essere retribuita in via provvisoria e salvo conguaglio, a causa dell'omessa trasmissione della propria cartella personale dall'amministrazione di provenienza a quella di attuale appartenenza).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)