Sez. 2, Sentenza n. 2243 del 02/10/1967 (Rv. 329435 - 01)
PROVA CIVILE - RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La norma dell'art 213 cod proc civ, per cui il giudice puo richiedere di ufficio informazioni alla pubblica amministrazione, relativamente ad Atti e documenti dell'amministrazione stessa, concerne non un Obbligo, ma una facolta discrezionale, il cui mancato Esercizio non e suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita. (Conf 1235'65; 1654'64; 12'63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)